Descrizione
E’ disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.
Il periodo di divieto rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) è pertanto ampliato ai mesi di ottobre e di marzo.
Si applica ai Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare - come individuata dal dato ISTAT - e riportati nell’elenco di cui al punto E.
Il Comune di Pisogne, come indicato nell’ allegato E Elenco dei Comuni aventi quota altimetrica inferiore a trecento metri sul livello del mare in base al dato rilevato da ISTAT, ha quota altimetrica inferiore: Pisogne 187.
La combustione di residui vegetali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.
Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall’autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.
Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali di cui al punto A) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/1981. Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell’articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che “I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024 – 62 – Bollettino Ufficiale illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.” In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall’articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006, quantificata in un importo da 300,00 euro a 3.000, euro, in coerenza con la normativa statale. L'autorità competente all’esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della 00 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 e 18 bis della l.r. 24/2006).
Ufficio referente: Ufficio Gestione e Vigilanza Patrimonio Boschivo - Guardia Boschiva Comunale