Procedimento mediante il quale i cittadini stranieri, discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero (che abbiano mantenuto ininterrottamente la cittadinanza italiana, senza averla perduta o avervi rinunciato), possono ottenere il riconoscimento della titolarità della cittadinanza italiana. La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza. L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero. Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.
Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta). Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state formalizzate nella circ. n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Min. dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
- accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
- accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
- comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio (atti in regola con la legalizzazione e traduzione). A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; - attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
Chi può richiederlo: I cittadini stranieri, discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero (che abbiano mantenuto ininterrottamente la cittadinanza italiana, senza averla perduta o avervi rinunciato), che siano residenti nel Comune di Pisogne (in regola quindi con la normativa in materia di regolarità del soggiorno in Italia). Se residenti all'estero gli stranieri possono chiedere il riconoscimento all'autorità consolare italiana presente nel territorio di residenza. UNA PRECISAZIONE IN MERITO ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO
Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.
Come si richiede : Si richiede presentando l'apposita domanda in marca da bollo corredata dai seguenti documenti:
- documenti di stato civile: nascita, matrimonio e morte, in copia integrale, tradotti integralmente e legalizzati*, di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto);
- il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante;
- passaporto dell'interessato con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
Si precisa che i certificati digitali scaricati dalle apposite piattaforme straniere non sono considerati validi in quanto non presentano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia. Al momento non esistono accordi internazionali tra lo Stato Italiano e altri Paesi esteri circa la modalità di riconoscimento della validità delle firme digitali emesse in queste piattaforme. In attesa di nuove direttive da parte delle Autorità italiane si chiede espressamente la presentazione di certificati analogici debitamente tradotti e legalizzati
2) Procedimento
Appuntamenti
La presentazione delle pratiche può avvenire solo previo appuntamento e verrà rilasciato un solo appuntamento al mese.
Ad ogni appuntamento può essere presentata una sola pratica.
In caso di pratiche che riguardano più discendenti di un unico avo, appartenenti allo stesso nucleo familiare, ad ogni appuntamento possono essere presentate al massimo due pratiche.
Prima fase (preistruttoria):
L’Ufficio dello Stato civile verifica l’idoneità dei documenti affinché il diretto interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica che costituisce il presupposto per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Tempistica prevista: 5 giorni dalla presentazione della documentazione.
Seconda fase (iscrizione anagrafica):
Qualora la fase di verifica risulti essere positiva, il cittadino può presentare la richiesta di residenza, completa in tutte le sue parti. Nello specifico devono essere compilati i seguenti dati obbligatori: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate), indirizzo.
Alla richiesta suddetta deve essere allegata copia del passaporto con il timbro d’ingresso apposto dalla Polizia di frontiera dell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, nel caso abbia fatto scalo in altro Paese Schengen, all’arrivo in Italia deve presentare dichiarazione di presenza da allegare alla dichiarazione di residenza.
La mancata compilazione dei dati obbligatori, comporta la non ricevibilità della domanda.
Qualora l’istanza risulti essere completa verrà acquisita a protocollo e l’Ufficiale d’Anagrafe provvede entro due giorni alla registrazione dell’iscrizione anagrafica. Al richiedente verrà data comunicazione di avvio del procedimento e potrà quindi presentare al protocollo l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (in marca da bollo da Euro 16,00).
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03.02.2021
Al momento della presentazione dell’istanza l’Ufficio richiederà il versamento dei diritti speciali di istruttoria stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03.02.2021 (importo Euro 400,00 a pratica).
L’Ufficiale d’Anagrafe, come previsto dall’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente, mediante accertamenti da parte degli organi di Polizia Locale per la durata di 45 giorni. In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto dell’istanza come previsto dall’art. 10bis della Legge n. 241/1990 e, qualora permanga esito negativo dell’accertamento, si formulerà il provvedimento di rigetto. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, l’Ufficiale d’Anagrafe disporrà l’iscrizione all’anagrafe.
Alcune precisazioni relative ai documenti di stato civile:
1.se rilasciati negli USA, debbono essere in “long form o “full form”; nel Brasile: “inteiro teor”.
2. * "tradotti e legalizzati". Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere; Legalizzati significa che il nostro Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.
3.nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of nonexistence of records” rilasciato dal “US Department of Homeland Security” (in alcuni Stati americani viene chiamato “U.S. Citizenship & Immigration Services” oppure “U.S. Immigration and Naturalization Service” o similari), per i cittadini brasiliani è rilasciato dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”, per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso - in tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias.
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.
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